CONSULTORIO FAMILIARE E ENTE GESTORE
AREE DI CONSULENZA AMBULATORIALE
PRESTAZIONI
ORARI
EQUIPE
PERCORSI PSICOLOGICI
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA E TICKET
ESENZIONI
INCONTRI DI GRUPPO E CORSI
PRESTAZIONI IN REGIME NON SSN
ESENZIONI

Nel Consultorio Familiare sono applicate tutte le esenzioni previste dalla normativa vigente; ecco quelle più comunemente applicate.

Esenzioni in relazione al reddito: Titolari di pensioni sociali e familiari a carico - Disoccupati e familiari a carico, se appartenenti a nucleo con reddito lordo annuo complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 Euro (11.362,05 in presenza del coniuge; + 516,46 Euro per ogni figlio a carico) - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico, se appartenenti a nucleo con reddito lordo inferiore a 8.263,31 Euro (11.362,05 in presenza del coniuge; + 516,46 Euro per ogni figlio a carico)

Esenzioni per status: Invalidi di guerra - Invalidi del lavoro - Invalidi per servizio - Invalidi civili e invalidi con assegno di accompagnamento e indennità di frequenza - Ciechi e sordomuti - Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali

Esenzione in relazione alla patologia: Prestazioni correlate a malattie croniche e invalidanti e per patologie rare

Prestazioni erogate in regime di esenzione dai consultori accreditati ed esenzioni per interesse sociale: Prestazioni specifiche dei consultori familiari accreditati (visite colloquio, mediazione familiare, relazioni complesse, incontri di gruppo con utenti e prestazioni a domicilio) - Prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite con decreto ministeriale 10.9.98 (fra queste: prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della maternità responsabile in funzione preconfezionale; prestazioni specialistiche e diagnostiche per il controllo della gravidanza fisiologica; in caso di minaccia d'aborto: tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza; prestazioni specialistiche e diagnostiche necessarie per la diagnosi prenatale in specifiche condizioni di rischio fetale

Prestazioni diagnostiche finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 L.388/2000): pap test ogni 3 anni (a favore di donne di età compresa fra 25 e 60 anni);

Colloqui psicologici clinici in fase di prima consultazione (max tre colloqui)

Cittadini minori di 14 anni indipendentemente dal reddito familiare (esenzione valida solo in Lombardia)

Prestazioni erogate a tutela dei minori a norma di legge e/o in ottemperanza a disposizioni e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria